TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 27.
(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).

Art. 32.
(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).

      1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

      Identico.

      «Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.

      L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'articolo 2022».

      2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

      3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite


Pag. 46
dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
 

Art. 33.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese).
 

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del Fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità, i criteri e i limiti del contributo.